Il DL Aiuti è diventato ufficialmente legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2022 (legge 91). Nel decreto figura, tra le altre, anche un emendamento che riguarda da vicino i bonus edilizi e la cessione del credito da essi derivante, apportando così una novità in materia. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Cessione credito dalle banche alle partite Iva: novità 2022
Fino a oggi le banche avevano la possibilità di cedere i crediti per interventi edilizi soggetti a bonus ai propri clienti professionali privati, come per esempio agenzie di assicurazione, fondi pensione e grandi imprese (con specifici requisiti). Con l’emendamento 50 al DL Aiuti 2022 si estende la cessione del credito da bonus edilizio anche a favore di altri soggetti, purché dotati di partita Iva e che siano clienti della banca stessa. In sostanza, le banche avranno la possibilità di cedere i bonus edilizi a tutti i loro clienti con partita Iva, con la sola eccezione dei consumatori (vale a dire le persone fisiche che non hanno scopi imprenditoriali o commerciali).
La norma introdotta è retroattiva, in quanto si applica anche ai crediti già acquisiti dalle banche e serve proprio a sbloccare lo stallo dovuto all’impossibilità delle banche di rivendere i crediti già acquistati per poterne poi acquistare altri, e si applica ai crediti corrispondenti alle detrazioni fiscali in campo edilizio, ovvero superbonus 110% e bonus edilizi minori, anche sotto forma di sconto in fattura.
Bonus 110% e cessione del credito: chiarimenti e tempistiche
L’estensione della cessione dei crediti edilizi per le banche introdotta dal Decreto Aiuti specifica inoltre due ulteriori clausole:
- i correntisti destinatari della cessione del credito edilizio non sono autorizzati a effettuare ulteriori cessioni del credito;
- a partire dal 1° maggio non è più consentita la cessione parziale dei crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito per bonus edilizi.
La proroga del superbonus 110%, invece, non è al momento prevista a causa della mancanza di coperture economiche: pertanto risultano oggetto di detrazione fiscale solo le spese sostenute fino a fine 2022 a condizione di completare almeno il 30% dell’intervento entro il 30 settembre.